Il Comune va condannato al risarcimento dei danni subiti dal pedone caduto per la buca non segnalata, coperta di foglie e cartacce anche se posta sulla carreggiata

Non conta che la vittima conosca lo stato dei luoghi. Per non pagare, l’€™ente deve dimostrare il caso fortuito

Non passa giorno che non si legga un provvedimento della Cassazione che non attribuisca responsabilità  agli enti custodi delle pubbliche vie. Ciò perchè l’€™incuria sulle nostre strade vige sovrana e l’€™inerzia delle amministrazioni determina danni, anche letali, ad una miriade di vittime che le percorrono. Proprio per questo, noi dello ‘€œSportello dei Diritti‘€, ormai da anni siamo impegnati in un’€™attività  volta non solo a segnalare i potenziali pericoli sulle strade e le carenze delle pubbliche amministrazioni a sanarli, ma anche a tutelare i danneggiati dagli eventi lesivi conseguenti alla scarsa o inesistente manutenzione. E per tali ragioni, non possiamo non segnalare anche quest’€™ennesima ordinanza della Suprema Corte, la 31220/19, pubblicata il 29 novembre dalla sesta sezione civile, che ribadisce l’€™obbligo dei comuni di risarcire i pedoni caduti nelle buche non visibili e nella fattispecie coperte da fogliame, cartacce e soprattutto non segnalate, quando l’€™ente non riesce a dimostrare la sussistenza del caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità  da custodia. E ciò anche quando il percorso è noto alla vittima e la stessa è costretta ad usare la carreggiata perchè il marciapiede è ingombro. Nel caso in questione i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un comune della Provincia di Messina, e ha confermato la condanna a pagare ad una danneggiata un risarcimento pari a quasi 6.500 euro, più altri 170 a titolo di spese mediche. A nulla vale la circostanza che il Comune abbia rilevato che la donna al momento della caduta stesse camminando affiancata a un gruppo di pedoni e dunque violerebbe l’€™articolo 190 Cds. Nè sottolineare che la donna conosca lo stato dei luoghi e che il sinistro avviene in pieno giorno. Per gli ermellini, nessun vizio logico può essere imputato all’€™accertamento compiuto dalla Corte d’€™appello di Messina: l’€™infortunata risulta costretta a camminare lungo la carreggiata perchè il marciapiede, già  di per sè angusto, risulta ingombro. E non viene dimostrato che la danneggiata sappia in che condizioni versa la sede stradale. Va dunque escluso che la condotta dell’€™infortunata interrompa il nesso causale fra la cosa in custodia e l’€™evento pregiudizievole. E ciò anche se nel valutare la responsabilità  di cui all’€™articolo 2051 Cc bisogna tenere conto del dovere di ragionevole cautela del pedone, riconducibile al principio di solidarietà  stabilito articolo 2 della Costituzione. Insomma, un’€™altra decisione che per Giovanni D’€™Agata, presidente dello ‘€œSportello dei Diritti‘€, ci dà  ulteriore sprone a tutelare nelle sedi giudiziarie tutti quei cittadini rimasti vittime di sinistri sulle nostre strade ed a causa del comportamento degli enti proprietari troppo spesso inerte di fronte alla necessità  di costante cura e controllo delle vie.

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