Ogni domenica su varesepress.info pillole su ECONOMIA e FINANZA

Pietro Mazzuca


Parte una nuova rubrica a cura di Pietro Mazzuca e ogni domenica su archivio.varese-press.it troverete un articolo di pillole di ECONOMIA, o di FINANZA, o di FINANZA/STORIA, così che alcune cose siano più chiare e magari possano essere l’occasione per avviare una discussione sul tema

CREDITO AL CONSUMO: Se la banca non ha preventivamente verificato la solvibilità  e, conseguentemente, non abbia informato il cliente la somma non ਠ esigibile

CORTE GIUST. UE SENT. DEL 22.12.2014 NELLA CAUSA C-449/13

La direttiva U.E. impone alla banca di effettuare una verifica ponderata circa le capacità  del cliente di poter restituire il finanziamento e, quindi, sulla sua solvibilità ,scatta anche l’€™obbligo informativo da parte dell’€™intermediario di credito. Il contratto di credito al consumo contiene quasi sempre una clausola standard nella quale il debitore dà  atto di aver ricevuto e di aver preso conoscenza della scheda con le informazioni europee di base. Ma la semplice aggiunta di una clausoletta all’€™interno del contratto non può certo salvare la banca o, peggio, consentirle di evitare i propri obblighi: è l’€™effettività  che conta e non certo la forma, ribadiscono i giudici di Lussemburgo

La conseguenza immediata è immaginabile: se il consumatore DICHIARA di non essere stato correttamente informato, e se la banca eroga un prestito a soggetto in palesi condizioni di incapacità  a restituirlo, tutto il contratto può essere annullato

By Pietro Mazzuca

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