Ogni domenica su varesepress.info pillole su ECONOMIA e FINANZA
Parte una nuova rubrica a cura di Pietro Mazzuca e ogni domenica su archivio.varese-press.it troverete un articolo di pillole di ECONOMIA, o di FINANZA, o di FINANZA/STORIA, così che alcune cose siano più chiare e magari possano essere l’occasione per avviare una discussione sul tema
CREDITO AL CONSUMO: Se la banca non ha preventivamente verificato la solvibilità e, conseguentemente, non abbia informato il cliente la somma non ਠesigibile
CORTE GIUST. UE SENT. DEL 22.12.2014 NELLA CAUSA C-449/13
La direttiva U.E. impone alla banca di effettuare una verifica ponderata circa le capacità del cliente di poter restituire il finanziamento e, quindi, sulla sua solvibilità ,scatta anche l’obbligo informativo da parte dell’intermediario di credito. Il contratto di credito al consumo contiene quasi sempre una clausola standard nella quale il debitore dà atto di aver ricevuto e di aver preso conoscenza della scheda con le informazioni europee di base. Ma la semplice aggiunta di una clausoletta all’interno del contratto non può certo salvare la banca o, peggio, consentirle di evitare i propri obblighi: è l’effettività che conta e non certo la forma, ribadiscono i giudici di Lussemburgo
La conseguenza immediata è immaginabile: se il consumatore DICHIARA di non essere stato correttamente informato, e se la banca eroga un prestito a soggetto in palesi condizioni di incapacità a restituirlo, tutto il contratto può essere annullato
By Pietro Mazzuca