Ordinanza Ministero della Salute

dottoressa

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di
Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico,
Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione
Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1,
comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani
a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività
formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia
da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo
all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli
uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità),
l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni
speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la
regolamentazione di riunioni / assembramenti.
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva
diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni
speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle
di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno
1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le
chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi
    dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
  • per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è
    disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di
    generi alimentari;
  • per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
    Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.
    Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le
    disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.
    La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte
    salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

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