CONFABITARE: SPECIALE BONUS FACCIATE 2020

SPECIALE BONUS FACCIATE 2020 La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione fiscale relativa agli immobili, si tratta del cosiddetto “bonus facciate” che prevede l’attribuzione di una detrazione di imposta del 90%, senza alcun tetto di spesa, da recuperare in dieci anni per le spese sostenute, esclusivamente nel 2020, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici già esistenti; non spetta quindi alcuna agevolazione in merito alle nuove costruzioni.

Anche la semplice manutenzione ordinaria è inclusa nell’agevolazione in commento. Intanto, vediamo cosa dice la norma in questione: Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da SEDE PROVINCIALE DI VARESE Via Enrico Fermi, 3 – 21013 GALLARATE (VA) – Tel. +39 (0331) 770354 – segreteria.varese@confabitare.it CF: 91073960121 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030. Cerchiamo di capirci di più!! La normativa non sembra porre vincoli collegati alla data di esecuzione dell’intervento in quanto prevede solo che le spese siano sostenute nel 2020 rendendo quindi agevolabili anche i lavori edilizi già in corso negli anni precedenti limitatamente alle spese sostenute nel 2020. La detrazione è quindi collegata al principio di cassa ed è indipendente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Saranno così oggetto del “bonus facciate” non solo gli interventi edilizi realizzati e pagati nel 2020, ma anche quelli iniziati nel 2019 o negli anni precedenti per i quali il pagamento avverrà nel 2020; allo stesso modo saranno oggetto di agevolazione i pagamenti di lavori eseguiti sempre nel 2020 ma relativi ad interventi che verranno realizzati negli anni successivi il 2020 stesso. Prendendo in considerazione l’ubicazione degli immobili la normativa esclude dall’agevolazione gli interventi edilizi realizzati su edifici, di solito isolati, situati nelle aree agricole e negli insediamenti industriali a bassa intensità di urbanizzazione. La formulazione del “bonus facciate”, infatti, limita le spese detraibili agli edifici esistenti ubicati in “zona omogenea” A o B così come definiti dal DM 1444/68. Il contribuente dovrà quindi preventivamente accertarsi presso l’ufficio tecnico comunale se il proprio edificio ricada o meno nelle suddette zone.

Vediamo questo Decreto: DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97). SEDE PROVINCIALE DI VARESE Via Enrico Fermi, 3 – 21013 GALLARATE (VA) – Tel. +39 (0331) 770354 – segreteria.varese@confabitare.it

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