L’U.S. Lecce non deve nulla all’Agenzia delle Entrate per l’accertamento da oltre 600mila euro.

Arriva la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

In data di oggi è giunta comunicazione delle motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che ha annullato il maxi accertamento da 600mila euro nei confronti dell’Unione Sportiva Lecce in relazione alla rettifica del reddito dichiarato nell’anno d’imposta 2014. Accolte, quindi, le doglianze del ricorso dell’avvocato Maurizio Villani su mandato della società giallorossa. Interessanti le motivazioni che danno del tutto ragione alla compagine sportiva e che Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti” ritiene riportare stringatamente per evidenziare l’errore in cui è incappato il Fisco e che aveva destato non poco allarme anche nella tifoseria che oggi può tirare più di un sospiro di sollievo. Si legge, infatti, nella decisione che: “Invero, i suddetti rilievi avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad emettere l’avviso di accertamento con ripresa a tassazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, ma giammai di costi non documentati. Ciò in quanto vi è prova documentale in atti dell’avvenuto pagamento degli importi di cui alle suddette fatture con mezzi tracciati. Inoltre, trattasi di costi per attrezzature sanitarie, nonché di costi per acquisto di furgoncini per il trasporto degli atleti tesserati con l’US Lecce, della cui inerenza all’attività di impresa non può in alcun modo dubitarsi.Pertanto, l’impugnato avviso di accertamento si appalesa del tutto “fuori tiro”, avendo l’Amministrazione desunto l’insussistenza dei contestati costi, nonché il difetto di inerenza, da elementi che invece avrebbero al più potuto fondare un avviso di accertamento motivato sulla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, ma giammai un avviso di accertamento motivato – come nel caso in esame – in base al difetto di prova in ordine al sostenimento dei costi, atteso che – si ribadisce – vi è prova documentale in atti che tali costi sono stati effettivamente sostenuti dalla società con mezzi tracciabili, e per conseguenza, essa aveva il diritto di portarli in deduzione del maggior reddito, nonché ai fini IVA. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato”.

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