Golasecca, ordinanza taglio siepi e rami sporgenti

: ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI, DEI RAMI E DELLE PIANTE
SPORGENTI SULLE STRADE E SULLE AREE DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE,
DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA E PER IL DECORO.
ORDINANZA N. 39/2018
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visti i recenti eventi meteorologici di carattere eccezionale che hanno colpito il territorio di
Golasecca provocando numerose cadute di piante sulle vie pub
Piazza Libertà, 3 – 21010 Golasecca Tel. 0331.959414 Fax 0331.959329
e-mail: polizialocale@comune.golasecca.va.it – pec: polizialocale.comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it
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Ritenuto pertanto necessario ordinare ai proprietari dei fondi privati confinanti con le aree di uso pubblico ed a fronte delle strade del territorio di questo Comune, nonché i soggetti che abbiano diritti reali di godimento di tali terreni a qualunque titolo, di mantenere regolate siepi, alberature ed ogni altro tipo di vegetazione affinché non superino i limiti consentiti, e comunque necessari a mantenere la visibilità stradale, per prevenire la loro caduta a seguito di eventi anche naturali, che potrebbe causare danni a persone e cose, e garantire quindi l’incolumità pubblica oltre che la sicurezza della circolazione veicolare e/o pedonale anche e soprattutto alla luce dei recenti eventi
atmosferici;
Visti gli artt. 1 e seguenti (in particolare l’art. 5, comma 3°, art. 6, comma 4°, gli artt. 15, 16,
17, 18 e 29) del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992, n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione
e s.m.i.;
Considerato inoltre che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del Codice della Strada per “Sede
Stradale” si intende la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.);
Visti gli artt. 892, 893, 894 e 896 – del Codice Civile;
Visto il D. L.vo 18 Agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali) n. 267 con successive modifiche e
integrazioni;
ORDINA
Ai proprietari, conduttori, usufruttuari, possessori, e comunque detentori a qualunque titolo, dei fondi confinanti con le strade ed aree di uso pubblico del territorio di questo Comune:
1. DI PROVVEDERE a potare e/o tagliare le siepi, i rami, le alberature, ivi comprese le piante d’alto fusto, ed ogni altro tipo di essenza arborea e vegetale, in modo che non si protendano oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di m. 5,10 dal piano viabile e per una profondità di almeno m. 2,00 utile, rispettando le distanze previste dalla normativa per la loro messa a dimora e, in ogni caso, regolati in modo da evitare restringimenti della carreggiata, nonché occultamento della segnaletica e dell’illuminazione pubblica, a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, fruibilità, pulizia e decoro della sede stradale, e nel fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in specie a causa di condizioni che possano verificarsi durante manifestazioni climatiche ed atmosferiche avverse quali piogge estese, vento forte o nevicate abbondanti;
2. DI PROVVEDERE nel più breve tempo possibile, alla rimozione di alberi, ramaglie, essenze vegetali ed arboree in genere, qualora cadano sulla sede stradale e/o sue pertinenze dai terreni limitrofi e confinanti, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, anche naturale;
3. DI PROVVEDERE a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette;
4. DI ESEGUIRE o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi, cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ ingombro della sede stradale;
Le suddette operazioni da effettuarsi in condizione di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate, nei casi in cui si riscontrasse grave pericolo per l’incolumità pubblica, ENTRO IL 15 DICEMBRE
2018 E SUCCESSIVAMENTE COSTANTEMENTE DURANTE L’INTERO ARCO DELL’ ANNO, al fine di evitare l’insorgere dei pericoli sopra rappresentati; e comunque dovranno essere tassativamente effettuate fin da subito entro il 31 marzo 2019 ed al termine della stagione estiva.
AVVERTE
1. La responsabilita’ civile e/o penale per qualsiasi incidente o danno causati a persone,
animali o cose imputabili alla mancata esecuzione della presente ordinanza e’
completamente a carico dei proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e
detentori a qualunque titolo dei fondi interessati.
2. Decorso il termine di cui sopra, il Comune provvederà nei successivi quindici giorni, alle operazioni di accertamento della effettiva osservanza degli adempimenti di cui alla presente ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più  Piazza Libertà, 3 – 21010 Golasecca Tel. 0331.959414 Fax 0331.959329
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grave illecito amministrativo, sarà comminata la sanzione prevista dall’art. 29 del Codice
della Strada.
3. In caso di inadempienza degli obbligati, entro il termine sopraccitato, oppure a quanto
previsto nei punti precedenti e soprattutto nei casi di necessità ed urgenza, l’ Amministratore Comunale, oltre alla contestazione della sopraindicata sanzione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento e ferme restando tutte le responsabilità, nessuna esclusa, degli stessi obbligati, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni a mezzo di ditte specializzate, senza ulteriore comunicazione, relativamente all’effettuazione delle attività di “ pulizia delle scarpate e dei fossi, potatura e /o taglio di siepi e/o rami di alberi e /o altre essenza arboree prospicienti oltre il confine stradale, o poste a distanza non conforme alle disposizioni legislative”;
4. Il costo relativo alle operazioni sostitutive di cui al precedente punto 2), verrà addebitato alle persone obbligate anche in solido ad eseguire quanto disposto dalla presente ordinanza.
Dette spese, unitamente a quelle di recapito della nota di addebito, dovranno essere pagate in favore del Comune di Golasecca entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa nota.
In caso di mancato pagamento entro il predetto termine il Comune attiverà la procedura legale di riscossione coattiva delle stesse somme, gravate dalle spese di procedura.
DISPONE
 che all’ esecuzione, alla vigilanza sull’ osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all’ accertamento ed all’ irrogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza,
la Polizia Locale di questo Comune e tutti gli Ufficiali e Agenti e di cui all’art. 12 del CDS;
 che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull’ Albo Pretorio on line e trasmessa a quanti di competenza;
 che ai contenuti della presente ordinanza sia assicurata massima diffusione al fine di favorire la conoscenza e la condivisione delle finalità di interesse pubblico sottese alla emanazione del presente provvedimento.
Ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è  ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla pubblicazione sull’ Albo Pretorio on line, ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Lombardia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla stessa pubblicazione.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
(Claudio Ventimiglia)

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