Reato suonare il clacson nel vialetto del condominio

Nella vicenda, l’imputato veniva condannato in primo grado alla pena condizionalmente sospesa di un mese di arresto per il reato ex art. 660 c.p. per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo ai vicini di casa, mantenendo lo stereo di casa ad alto volume, colpendo con pugni le pareti confinanti, proferendo frasi oltraggiose rivolte agli altri condomini, e soprattutto suonando ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria autovettura nell’attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino.

La sentenza veniva parzialmente riformata in appello e l’uomo adiva pertanto il Palazzaccio rappresentando, tra l’altro, che la propria condotta era dovuta alla necessità di segnalare con il clacson la presenza della sua autovettura per evitare sinistri stradali e lamentando l’inattendibilità delle testimonianze dei vicini, dati i motivi di rancore personale esistenti.

La sentenza della corte territoriale, infatti, per i giudici, si è fatta carico di un vaglio puntuale e scrupoloso delle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese nonchè dell’inidoneità della documentazione prodotta dall’imputato atta ad asseverare l’assenza dello stesso dal condominio nelle date e orari delle molestie.

Del tutto pretestuosa, poi, per i giudici l’asserita necessità dell’uso del clacson giustificata “dall’ordinanza comunale relativa alla strada di accesso al condominio, nulla di ciò potendosi evincere, in realtà, dall’ordinanza in questione e dovendo per il resto escludersi (…) la presenza di una costante situazione di esposizione a pericolo che, sola, avrebbe autorizzato il ricorso ai dispositivi in questione”.

Per i giudici va condivisa la decisione di merito, secondo cui l’imputato ha realizzato una condotta idonea a molestare il vicinato e la reiterazione di tali molestie per mesi deve ritenersi sintomatica di un univoco disegno criminoso volto ad arrecare offesa alla privata quiete del condominio.

Marina Crisafi

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