Golasecca, divieto di accendere fuochi

COMUNE DI GOLASECCA

Provincia di Varese

N. di protocollo 227 Categoria 6 Classe 9

ORDINANZA SINDACALE  n. 01 del 10 gennaio 2019

DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI. COMUNICAZIONE DI ELEVATO PERICOLO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 E DELLA LEGGE REGIONALE  5 DICEMBRE 2008, N. 31).

PREMESSO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana all’Art. 68 ”Accensione polveri liquidi infiammabili e fuochi artificiali” vieta la combustione all’aperto di materiale vario compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere per l’intero arco dell’anno.

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia avente ad oggetto “AVVISO di CRITICITA’ REGIONALE n. 011 del 08/01/0219 per rischio INCENDIO BOSCHIVO” dalla quale si evince che il Comune di Golasecca rientra nella zona F12 con un livello di criticità “ARANCIONE – MODERATA”;

VISTA la comunicazione della Provincia di Varese avente ad oggetto “DICHIARAZIONE PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019. APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAL FUOCO CONTENUTE NELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353/2000, NELLA LEGGE REGIONALE N. 31/2008 E NEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007” che dichiara, a partire dal 02/01/2019 l’attivazione del “PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO” fino a revoca, pertanto vige il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. E sempre dallo stesso termine scattano, per i trasgressori, le sanzioni previste dalla legge; 

VISTE le condizioni meteorologiche attuali che comportano un elevato pericolo di innesco incendi boschivi anche sul territorio di questo Comune;

DATO ATTO che la situazione attuale si connota come situazione imprevedibile, di carattere straordinario e pertanto contingibile ed urgente si rende necessario emanare apposito provvedimento di DIVIETO TASSATIVO DI ACCENSIONE FUOCHI OVVERO LA COMBUSTIONE ALL’APERTO DI MATERIALE VARIO, COMPRESI GLI SCARTI DI LAVORAZIONE ED I RIFIUTI DI OGNI GENERE;

DATO ATTO che gli incendi, oltre che rappresentare un grave problema per la pubblica incolumità, causano danni spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, come pure nei riguardi dell’ecosistema “Foresta” e quindi delle persone e degli animali e vegetali;

RICHIAMATI:

  • Gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze ed attribuzioni del Sindaco;
  • Gli articoli 4 “Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi” e 7 “Lotta attiva contro gli incendi boschivi” della legge 21 novembre 2000 n. 353;
  • Gli articoli 45 “Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria” e 61 “Vigilanza e sanzioni”, con particolare riferimento al comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

ORDINA, fino a revoca

  1. Il DIVIETO ASSOLUTO, di accensione fuochi o mettere in atto qualsiasi tipo di attività che possa creare pericolo di innesco di incendi nel territorio boscato.
  • Nelle giornate di vento tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale, come già normato dal vigente Regolamento di Polizia Urbana

AVVERTE

La trasgressione dei divieti di cui all’art. 61, comma 9, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., quando non configuri violazioni ad altre norme in materia di foreste ed incendi boschivi con relative sanzioni penali, sarà punita con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, a partire da un minimo di € 316,71 ad un massimo di

€ 3.167,10.

RENDE NOTO CHE

contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR per la Lombardia, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Golasecca ed inviata a:

Quanto sopra senza pregiudizio delle sanzioni penali.

IL SINDACO

Claudio Ventimiglia

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