Mini-IRES 2.0, il nuovo regime agevolativo introdotto dal Decreto Crescita 2019

a cura del Dott. Euplio Iascone, Junior Partner dello Studio LED Taxand (www.led-taxand.it)

L’Articolo 1-bis del Decreto Crescita, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2019, prevede un’importante revisione del regime c.d. mini-IRES, introdotta solo pochi mesi fa con la legge di Bilancio 2019.
Il regime agevolativo di cui alla legge di Bilancio 2019, introdotto con la triplice finalità di favorire la patrimonializzazione delle imprese, stimolare gli investimenti e sostenere l’occupazione, prevedeva l’applicazione di un’aliquota IRES del 15 per cento sulla parte di reddito imponibile corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente accantonati a riserve disponibili nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Diversamente, la nuova versione della “mini-IRES” proposta dal Decreto Crescita, che semplifica considerevolmente le modalità applicative di quella precedente, si limita ad individuare una forma di tassazione agevolata correlata al solo reimpiego degli utili.

Il nuovo regime, in particolare:

  • attribuisce rilevanza agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva (ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, come definite alla lett. a del comma 2 dell’art. 1-bis); e
  • prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta del 20 per cento (22,5 per il 2019, 21,5 per il 2020 e 20,5 per il 2021) sugli utili di esercizio accantonati a riserve (disponibili), nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva e agevolati nei periodi d’imposta precedenti, rispetto a quello esistente al termine dell’esercizio 2018, anche in questo caso senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
Dott. Euplio Iascone
Dott. Euplio Iascone

La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che l’eventuale eccedenza di utili di esercizio accantonati rispetto al limite dell’incremento di patrimonio netto rilevante potrà divenire agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un incremento di patrimonio netto capiente.
Stessa sorte è prevista per l’eccedenza di utili accantonati a riserve disponibili rispetto l’ammontare del reddito complessivo netto per la quale è stabilito un apposito meccanismo di riporto ai periodi d’imposta successivi.
Per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Inoltre, nel caso di opzione per la trasparenza fiscale ex Articolo 115 del TUIR, l’importo agevolabile è determinato dalla società partecipata ed è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili, con possibilità di riporto in avanti della eventuale quota attribuita e non utilizzata.
La nuova mini-IRES amplia, inoltre, lo spettro dei soggetti legittimati ad accedere alla disciplina agevolativa, in quanto ne possono beneficiare non solo i soggetti passivi IRES ma anche gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, i soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.
Infine, come la “vecchia” mini-IRES, la nuova agevolazione è cumulabile con altre discipline di favore (come, ad esempio, il c.d. “iper-ammortamento”), fatta eccezione per quelle che prevedono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.

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