Sea Watch, la” cantonata”del Gip secondo l’avv. Gabrielli

di Giuseppe Criseo

La vicenda dello speronamento della nave da guerra della Guardia di Finanza da parte della nave della Sea Watch comandata da  Carola Rackete continua a far discutere.

Un caso che ha scosso e diviso l’opinione pubblica ma di più come prevedibile, la politica.

Il tema è stato gestito male ed ha lasciato interdetti i militari che rischiano la loro vita in mare e avrebbero potuto essere feriti dallo speronamento compiuto deliberatamente dalla capitana, che secondo alcuni ha reagito per salvare il migranti, anche se i dubbi di natura oltre che politica ci sono anche di natura giuridica visto che non sembra ci sia stata la necessità ed il pericolo immediato per i passeggeri , visto che c’era stata in precedenza la visita dei parlamentari del PD.

E comunque lo stato di necessità può prevalere sulle leggi vigenti tanto da mettere a repentaglio l’incolumità dei nostri militari?

La Sea Watch deve rimanere all’interno delle leggi internazionali ma in questo caso l’avv. Gabrielli Massimiliano ha le idee chiare e ne ha scritto e commenta l’accaduto nell’audio da noi registrato per telefono.

Il Gip ha parlato di una “scriminante” dovuta “all’adempimento di un dovere” ma il pericolo non c’era e quindi? Ci sono stati altri motivi che lo hanno portato a tale scelta diversa da quella del PM?

La capitana può scegliere autonomamente dove sbarcare o deve attenersi alle disposizioni delle autorità? Interrogativi pesanti ma che indicano una eccessiva discrezionalità e che potrebbero costituire precedenti pericolosi per casi analoghi mettendo in discussione i confini e la sovranità nazionale.

Karola non era autorizzata eppure ha deciso autonomamente di fare di testa sua senza tenere conto delle conseguenze del suo gesto, speronando una nave da guerra, ma anche su questo sono nate discussioni.

Gli aspetti giuridici li ha ben presentati l’avvocato esperto in diritto internazionale Gabrielli, la Convenzione SAR (Search and Rescue) – Convenzione sulla ricerca e il Salvataggio in mare, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia con Legge 3 aprile 1989 n. 47.~'” dice che “‘Tale Convenzione, riguardante la ricerca e il salvataggio marittimo, si fonda sul principio della cooperazione internazionale e stabilisce che il riparto delle zone di ricerca e salvataggio avvenga d’intesa con gli altri Stati interessati. “, non che ogni comandante decida autonomamente…

La necessità non c’era come si legge nell’ordinanza “, veniva autorizzato un sopralluogo della nave da parte dei medici del CISOM di stanza a Lampedusa, al fine di accertare Ie condizioni sanitarie dei migranti, a seguito del quale veniva efJettuata l’evacuazione di n. 10 migranti, di cui n. 8 necessitanti cure mediche e n. 2 in qualità di accompagnatori, trasferiti sull’isola con una motovedetta della Capitaneria di Porto.”

Sono stati soccorsi quelli bisognosi di assistenza, gli altri potevano e dovevano aspettare le decisione delle autorità.

Il GIP ha fornito una sua interpretazione pure sul concetto di nave da guerra. “per condivisibile opzione ermeneutica del Giudice delle Leggi (v. corte cost., sentenza n.5/2000), le unita navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo “quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare

La conseguente disapplicazione dell’art. 1100 Codice Navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra – Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. ), ha permesso di evitare la reclusione, disattendendo la definizione della norma dell’art. 133 Regio Decreto 8 luglio 1938, il manuale afferma:

Vicende paradossali per il cittadino semplice che vede l’applicazione di norme a seconda di chi siano gli interessati, mentre nessuno di noi potrebbe investire l’auto delle forze dell’Ordine e giustamente uscirne a piede libero.

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