Altro ‘€œStop’€ della Cassazione alle assicurazioni: risarcibili anche le lesioni non ‘€œstrumentalmente accertate’€ come con le radiografie.

L’€™articolo 138 del Codice delle Assicurazioni modificato dal ‘€œCresci Italia’€ non limita i mezzi di prova nè le soglie di gravità : essenziale la valutazione medico-legale. àˆ sufficiente l’€™esame visivo e clinico oltre a quello strumentale

Altro ‘€œStop’€ della Cassazione alle assicurazioni che hanno cercato di limitare la risarcibilità  delle lesioni facendosi portavoce dell’€™interpretazione di norme sempre più restrittive che dietro la bandiera del tentativo di stanare l’€™abuso dei cosiddetti ‘€œcolpi di frusta’€ e similari, stanno colpendo anche coloro che hanno subìto lesioni cosiddette micropermanenti ma che non sono state ‘€œstrumentalmente’€ accertate. Per la Cassazione, infatti, con un’€™altra decisione in tal senso, la sentenza 31072/19, pubblicata il 28 novembre dalla terza sezione civile le modifiche apportate dal Decreto ‘€œCresci Italia’€ agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private non stabiliscono paletti nè ai mezzi di prova nè alla risarcibilità  del danno: va escluso che i postumi di lieve entità  debbano essere dimostrati con esami strumentali e restino senza compensazione pecuniaria lesioni che non arrivano a una (asserita) soglia minima di gravità . Conta soltanto che le lesioni siano vere e dovute al sinistro. E vanno accertate con i criteri della medicina legale, che da sempre comprendono l’€™esame visivo e clinico oltre che la diagnostica per immagini. Nella fattispecie approdata innanzi agli ermellini, è stato accolto il ricorso di un danneggiato contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. Per i giudici di legittimità  un danno permanente alla salute può sussistere anche senza accertamenti strumentali, quando ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla lesione e relativa genesi. Ed il Tribunale viola l’€™articolo 138 Cda quando ha escluso la risarcibilità  di un danno «suscettibile di accertamento medico-legale » soltanto perchè l’€™accertamento risulta frutto di una mera valutazione clinica. E ciò perchè l’€™articolo 32 comme 3 ter del decreto legge 1/2012 è una norma di quelle che la dottrina definisce «in senso lato »: non contiene comandi o divieti ma si rifà  a quelli contenuti in altre norme. Proprio per questo la nuova legge impone l’€™applicazione rigorosa dei criteri della medicina legale per risarcire i microdanni alla salute causati da sinistri stradali. E ciò per ridurre i costi degli indennizzi e quindi i premi assicurativi. Il tutto non solo per sconfiggere le truffe assicurative anche contro i risarcimenti facili. Un danno alla salute, rilevano i Giudici di Piazza Cavour, se non risulta accertabile obiettivamente non esiste come categoria giuridica, prima ancora che fattuale. «Ma l’€™obiettività  dell’€™accertamento non s’€™arresta sulla soglia della mancanza di prove documentali ». Erra, quindi, il giudice che aderisce alla Ctu secondo cui i postumi permanenti ci sono ma la sussistenza non deriva da un accertamento strumentale, come ad esempio la radiografia. Un’€™interpretazione, quest’€™ultima che è errata e che purtroppo ha preso piede anche a livello dei giudice di pace e dei consulenti ausiliari di quest’€™ultimi, rileva Giovanni D’€™Agata, presidente dello ‘€œSportello dei Diritti‘€. Ecco perchè, quest’€™ennesima decisione contraria, costituisce un ulteriore importante precedente che dovrebbe portare gli ausiliari dei giudici a conformarsi ai criteri stabiliti e a non appiattirsi dietro l’€™interpretazione sinora data dalle assicurazioni tesa ad escludere in via assoluta la risarcibilità  delle lesioni da micropermanenti in assenza di danni strumentali. La nostra associazione con i nostri consulenti è da sempre impegnata a far valere i diritti dei danneggiati anche quando i medici delle assicurazioni si ostinano a non voler riconoscere danni obiettivamente verificabili con i normali criteri medico legali.

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