FIRENZE: PAGAMENTO PARZIALE DEL PARCHEGGIO

Dopo quattro verbali annullati dai Giudici di Pace il Sindaco interverrà  per creare posti di lavoro, far rispettare il Codice della Strada, far pagare solo per il tempo fruito per il parcheggiare, evitare l’€™utilizzo del personale in forza alla Polizia Municipale che da soli e/o con gli ausiliari del traffico, eliminare lavoro ai Giudici di Pace e ridurre drasticamente la presenza dei parcheggiatori abusivi?

Con sentenza n. 1749 depositata il 2 dicembre 2019 il Giudice di Pace di Firenze ha accolto il ricorso proposto da A.P., difesa vittoriosamente dall’€™Avv. Marcello Viganò, annullando un verbale del Comune di Firenze che contestava la violazione dell’€™art. 7 co. 15 c.d.s. per sosta protratta oltre il tempo per il quale era stato corrisposto il pagamento. Bene ricordare che questa è la quarta volta che un Giudice di Pace di Firenze accoglie un ricorso di un fiorentino, difeso vittoriosamente dall’€™Avv. Marcello Viganò.

Il Giudice Dr. Manila Peccantini, in aderenza alla tesi della ricorrente, ha stabilito che ‘€œil mancato pagamento del prolungamento oltre l’€™orario della sosta non dà  luogo a una procedura di infrazione prevista dal codice della strada, come indicato sul verbale, essendo la presunta violazione inquadrabile unicamente in un inadempimento contrattuale‘€. Il Giudice ha inoltre richiamato l’€™orientamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (interrogazione a risposta alla Camera del 13 marzo 2014 e parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010) secondo il quale in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l’€™orario autorizzato dal contrassegno esposto, la multa non può essere comminata perchè ‘€œin materia di sosta gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’€™art. 157 c. 6, e precisamente l’€™obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’€™orario di inizio sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato e l’€™obbligo di mettere in funzione il dispositivo del controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dall’€™art. 157 c. 8 del Codice medesimo‘€.

In conclusione, ‘€œnel caso di sosta a pagamento la violazione del Cds è da riferirsi unicamente alla omessa esposizione dell’€™orario di inizio di sosta, e pertanto il pagamento in misura insufficiente configura unicamente una inadempienza contrattuale, a maggior ragione nell’€™ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita a tempo indeterminato‘€.

In altre tre identiche fattispecie (pagamento parziale del parcheggio nella stessa strada) nelle quali il Comune di Firenze aveva contestato la violazione del comma 14 anzichè del comma 15 dell’€™art. 7 C.d.S., sempre con la difesa dell’€™Avv. Marcello Viganò, avevano ottenuto l’€™annullamento delle sanzioni.

Con sentenza n. 2262 del 15 aprile 2016 il Giudice di Pace di Firenze Dr. Paolo Pruneti, oltre a ritenere il pagamento parziale del parcheggio un inadempimento contrattuale, rilevava anche l’€™errata indicazione dell’€™art. 7 co. 1 lett. a) c.d.s.) in luogo dell’€™art.  7, co. 1 lett. f) c.d.s. e condannava il Comune al pagamento delle spese legali (spese a carico dei fiorentini).

Con sentenza n. 3290 del 21 novembre 2018 il Giudice di Pace Dr.ssa Peccantini aveva disatteso la giurisprudenza di legittimità  citata dal Comune in quanto relativa al comma 15 e non invece al comma 14 dell’€™art. 7 c.d.s. indicato a verbale.

Con ulteriore sentenza n. 2005 del 17 luglio 2018 il Giudice di Pace di Firenze in persona del Dr. Pier Paolo Blasi, pur ritenendo applicabile il Codice della Strada, aveva accolto il ricorso per errata indicazione della norma violata (comma 14 dell’€™art. 7 c.d.s.) ritenendo applicabile il comma 15 dell’€™art. 7 C.d.S. Il Giudice precisava trattarsi non di un mero errore scusabile ma della consapevole applicazione di una sanzione superiore rispetto a quella in concreto prevista per la violazione commessa e condannava il Comune a restituire alla ricorrente l’€™importo del contributo unificato.

La vicenda è lo spunto per sollevare il tema del pagamento per l’€™effettivo tempo di sosta e della carenza di strumenti che l’€™ente dovrebbe predisporre per assicurare il servizio senza percepire somme indebite.

Nei ricorsi proposti è stato messo in discussione lo stesso sistema di funzionamento del parcheggio a pagamento.

Invero, poichè l’€™utente è tenuto a pagare in base al tempo di effettiva sosta, da un punto vista logico prima ancora che giuridico, non può discendere l’€™obbligo di un pagamento in via anticipata. Anche il Codice della Strada non prevede un pagamento anticipato in previsione di una futura sosta e neppure il segnale stradale contiene l’€™indicazione di pagare anticipatamente.

Pertanto, il pagamento anticipato comporta un ingiustificato arricchimento del gestore dei parcheggi (privato e/o pubblico) in tutti i casi in cui l’€™utente paga un importo superiore al tempo effettivo di sosta visto che non ha la possibilità  di ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso.

Appare, quindi, maggiormente rispondente alla ratio della norma effettuare il pagamento al termine del periodo di sosta.

Ecco perchè, il gestore del parcheggio dovrebbe consentire all’€™utente di ottenere la restituzione del denaro versato in eccesso. Ciò ad esempio tramite pagamento anticipato e formazione di un ticket con l’€™indicazione della targa che al momento di riprendere il veicolo può essere reinserito nel dispositivo per l’€™erogazione del resto. O, meglio, attraverso l’€™assunzione di personale presente sul posto, retribuito con gli introiti del parcheggio, che direttamente consentirebbe all’€™utente di pagare in base all’€™effettivo tempo di sosta, riscuotendo gli importi al termine della sosta. Questa soluzione consentirebbe i seguenti positivi effetti:

  1. creare posti di lavoro;
  2. il rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada;
  3. il far pagare per il tempo fruito per il parcheggio;
  4. evitare l’€™utilizzo del personale in forza alla Polizia Municipale che da soli e/o con gli ausiliari del traffico sono occupati a verificare il pagamento nei parcheggi;
  5. l’€™eliminazione dei ricorsi ai Giudici di Pace;
  6. il ridurre drasticamente la presenza dei parcheggiatori abusivi che troviamo in ogni parcheggio e che, particolare quello femminile, viene indotto a remunerare per timore di non vedersi arrecare danni al veicolo.

Dopo quattro sentenze vittoriose, auspichiamo che il Sindaco intervenga tempestivamente facendo adottare la soluzione sopra indicata altrimenti, chi gestisce i parcheggi, continuerà  a conseguire un ingiusto arricchimento creando oneri ai cittadini e ai Giudici di Pace.

Invitiamo i cittadini ingiustamente sanzionati a non rinunciare a far valere i propri diritti, reagendo a un’€™abitudinaria vessazione che sta diventando preoccupante normalità .

Pier Luigi Ciolli                                                           Firenze, 6 dicembre 2019

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